10/11/2020

DL “RISTORI BIS”, TUTTE LE MISURE A FAVORE DELLO SPORT E DEL NO PROFIT NASCE IL FONDO STRAORDINARIO PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

a cura di Pier Luigi Ferrenti, Luigi Silvestri, Alessio Silvestri

Nella Gazzetta Ufficiale n° 279 del 9 novembre 2020, è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149 avente per oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, denominato “Ristori bis”.

Il decreto interviene, per quello che ci riguarda, su alcune misure di interesse per l’associazionismo sportivo e del terzo settore, sia nuove sia già approvate con il decreto legge 137, apportando nel caso alcune innovazioni significative, in particolare per quanto riguarda l’istituzione di un fondo straordinario per gli enti del terzo settore.

Per maggior chiarezza, si è scelto di ripetere alcune indicazioni già date analizzando il decreto 137,  rimandando anche in questo caso eventuali approfondimenti a successivi contributi.

1)      Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (Art. 15)

Si tratta senz’altro della misura più attesa, per la quale il Forum nazionale del terzo settore, che vede la presenza del nostro Presidente Bruno Molea nel coordinamento nazionale, si è speso con forza in queste settimane.

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stato così istituito il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore», con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2021. Il fondo serve a finanziare interventi in favore delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) iscritte nei registri regionali e delle province autonome di (legge 266/1991), delle Associazioni di Promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome (legge 383/2000) e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS – decreto legislativo  460/1997), iscritte nella relativa anagrafe.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, stabilirà i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome, che dunque a loro volta stabiliranno i criteri con i quali erogarle.

Al fondo potranno accedere tutti i nostri Comitati provinciali e regionali e tutte le nostre affiliate iscritte nei suddetti albi. La condizione è che non abbiano già percepito, o non percepiscano in futuro, i contributi a fondo perduto previsti dagli articoli 1 (Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive) e 3 (Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche) del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137. Il fondo per il terzo settore non è infatti cumulabile con i contributi eventualmente erogati con tali misure.

2)      Sospensione dei versamenti tributari (art.7)

Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (e tra di essi, dunque, tutte le nostre associazioni che si vedono sospesa la loro attività sportiva, culturale etc) sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 per quanto riguarda:

  1. a) i versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta
  2. b) i versamenti relativi all’IVA

3)      Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (art.11)

Si riprende, estendendolo, quanto previsto dall’articolo 13 del decreto 137. Per i datori di lavoro privati operanti in quei settori economici per i quali i DPCM 24 ottobre e 3 novembre hanno imposto limitazioni all’attività svolta(codici ATECO di cui all’allegato 1 al decreto 149), sono sospesi i versamenti contributivi, con esclusione dei premi INAIL, dovuti nel mese di novembre 2020. I pagamenti di tali contributi potranno essere effettuati:

  • entro il 16 marzo 2021, in un’unica soluzione;
  • mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione

4)      Rideterminazione del contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (Art. 1)

Per questo contributo, a fondo perduto, con il decreto 137 erano stati stanziati complessivamente 50 milioni, a cui ne vengono ora aggiunti 11,1. Ad esso, ricordiamo possono accedere, oltre alle SSD, anche ASD, Enti del Terzo Settore ed enti non commerciali in genere, purché in possesso di Partita IVA e operanti in quei settori economici per i quali iDPCM 24 ottobre e 3 novembre hanno imposto limitazioni all’attività svolta. Ulteriori condizioni:

  • Avere un codice ATECO tra quelli compresi nell’allegato 1 del Decreto 149, che sostituisce quello del decreto 137. Ai codici che già conoscevamo, tipici delle nostre associazioni di carattere culturale, quali quelli relativi ad associazioni e formazioni culturali, artististiche, teatrali, etc, nonché di carattere sportivo, quali gestione di palestre, gestione di impianti sportivi, enti e organizzazioni sportive etc. si sono aggiulti altri due codici di interesse per le nostre associazioni: 855100:Corsi sportivi e ricreativi; 855201: Corsi di danza;
  • L’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

In pratica, il nuovo contributo, nella maggior parte dei casi, come già ricordato, integra quello  disposto dal decreto legge 34 del maggio scorso, con importi diversi a seconda del Codice ATECO. Non sarà corrisposto se è già stato corrisposto l’importo massimo ottenibile. Chi in passato aveva fatto domanda, e l’aveva già ricevuto, ha già trovato aveva presentato domanda ai sensi del decreto legge 34, dovrà farlo secondo la procedura stabilita dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 10 giugno 2020, entro il termine che sarà fissato dall’Agenzia stessa.

5)      Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 4)

Il decreto 149 estende ad ulteriori attività economiche quanto previsto dall’art.8 del decreto legge 137 in ordine al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per un arco temporale di tre mesi (ottobre – dicembre 2020). Come era già stato notato, la formulazione del testo, che parla di “imprese”, potrebbe portare ad escludere dalla misura la la quasi totalità dei soggetti non profit. Ad una lettura più approfondita, molti commentatori, in forza delcomma 2 del suddetto articolo 8, per il quale “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” concludono che il credito d’imposta per i canoni di locazione è riconosciuto a tutti gli enti no profit.  Si aspettano pertanto circolari interpretative da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Torneremo a informarvi puntualmente appena gli ulteriori provvedimenti previsti saranno emanati, mentre gli uffici nazionali e i comitati territoriali sono a disposizione di tutti gli affiliati per le modalità di accesso alle misure approvate.