28/07/2020

DL RILANCIO È LEGGE: TUTTE LE MISURE DI SOSTEGNO PER IL NO-PROFIT

Il dl Rilancio è stato approvato definitivamente e diventa legge: prevede interventi per 55 miliardi di euro, tra cui diverse misure di sostegno per il no profit, molte delle quali annunciate già nelle settimane scorse.

Di seguito, vi proponiamo la sintesi delle più incisive.

  1. CREDITO DI IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 120)
    Riconosciuto anche ad associazioni, fondazioni ed Enti del Terzo settore, è riconosciuto per le spese effettuate
     per gli interventi necessari a rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus. Mentre le imprese, per accedere al credito, devono svolgere una delle attività elencate nella Tabella riportata alle pagine 6 e 7 della Circolare 20/E del 10 luglio 2020, gli enti non profit menzionati ne possono beneficiare anche se non svolgono nessuna di tali attività. Vi possono quindi accedere anche gli enti non commerciali dotati di solo codice fiscale. Vi rientra anche l’acquisto del termo scanner. L’ammontare del credito d’imposta corrisponde al 60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Sono considerate spese ammissibili: gli interventi edilizi, necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi in sicurezza. Tali interventi devono però essere stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali; gli investimenti agevolabili, diretti ad acquisire strumenti o tecnologie per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa, quali programmi software, sistemi di videoconferenza e in generale gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working. Vi rientra anche l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (termoscanner). L’ammontare del credito d’imposta corrisponde al 60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020 (anche prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Decreto Rilancio), per un massimo di 80.000 euro: tale limite si riferisce all’importo massimo delle spese ammissibili, e quindi l’ammontare del credito non può superare il limite di 48.000 euro. Maggiori informazioni nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.
  2. BONUS SANIFICAZIONE e ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (ART. 125)
    Riconosciuto anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito si applica anche qualora tali soggetti non svolgano alcun tipo di attività commerciale, e quindi ne possono godere anche gli enti non commerciali in possesso di solo codice fiscale. Le spese ammissibili sonoquelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attivitàquelle sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), prodotti detergenti e disinfettanti, dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti), dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi). I dispositivi di protezione individuale devono essere conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea. A ciascun beneficiario il credito d’imposta spetta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 (anche prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Decreto Rilancio), ed il limite massimo del credito è di 60.000 euro. Ciò significa che sul massimo di 100.000 euro di spesa, il credito di imposta sarà pari al massimo a 60.000 euro. La comunicazione delle spese ammissibili potrà essere inviata entro il 7 di settembre compilando  l’apposito Modello, con il quale è possibile indicare contemporaneamente (qualora ve ne fossero) anche le spese relative all’adeguamento degli ambienti di lavoro ex art. 120 del Decreto Rilancio. Informazioni nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.
  3. IL CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE (ART. 28)
    Di tale agevolazione possono godere sia gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale in maniera non prevalente, sia gli enti non commerciali che non svolgono alcun tipo di attività commerciale (in possesso quindi del solo codice fiscale). Rispetto al testo originario, la legge di conversione ha previsto che il credito spetti anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e a quelli con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di Comuni che già versavano in uno stato di emergenza al 31 gennaio 2020 (ad esempio, per eventi sismici alluvionali o crolli di infrastrutture), anche in assenza del requisito della diminuzione del fatturato previsto dall’art. 28, c. 5, del Decreto Rilancio.
    È stata inoltre inserita la previsione (peraltro già confermata dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 6 giugno 2020) per cui, in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore (previa sua accettazione), in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone
  4. SOSTEGNO ECONOMICO AL TERZO SETTORE (ARTT. 67 E 246)
    L’art. 67 del Decreto Rilancio prevede un incremento del Fondo di cui all’art. 72 del Codice del Terzo settore, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020. Tali risorse andranno a finanziare, tramite un bando straordinario, le attività delle Odv, delle Aps e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di Covid-19.
    L’art. 246 del Decreto Rilancio stanzia invece 120 milioni di euro (100 per l’anno 2020, 20 per l’anno 2021), da destinare al sostegno del terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno (nello specifico Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna), a cui con la legge di conversione sono state aggiunte anche Lombardia e Veneto quali Regioni maggiormente colpite dall’emergenza Covid-19. La finalità del contributo è quella di rafforzare l’azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza epidemiologica.
  5.  SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ART. 218-BIS)
    In sede di conversione del Decreto Rilancio è stata inserita, all’art. 218-bis, una misura a favore delle associazioni sportive dilettantistiche (Asd), per sostenerne la ripresa e l’incremento delle loro attivitàLa misura è rivolta esclusivamente alle associazioni iscritte nel Registro del CONI, e ammonta a 30 milioni di euro per l’anno 2020: saranno ripartiti con un futuro Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.
  6. ECOBONUS ESTESO ANCHE AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ART. 119)
    Agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni degli immobili anche per gli enti del Terzo settore (quindi ad Odv, Aps ed Onlus) e per le associazioni e società sportive dilettantistiche.
    Per le  organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per le  organizzazioni di volontariato e per le  associazioni di promozione sociale iscritte nei registri i benefici spettano per tutti gli interventi previsti dalla norma. Per le  associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI i benefici sono limitati ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.