di Pier Luigi Ferrenti e Luigi Silvestri
Aprile è di solito il mese in cui le associazioni che redigono il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio su base annua (1 gennaio – 31 dicembre), indicono le assemblee per la loro approvazione.
I decreti del Governo che si sono succeduti impediscono però, almeno sino a tutto il 3 maggio, di indire e organizzare assemblee in modo “tradizionale”, essendo vietate le riunioni di qualsiasi tipo.
Con il decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (cosiddetto “Cura Italia”) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020, attualmente in fase di conversione in legge (il Senato lo ha approvato, con emendamenti, lo scorso 9 aprile, e dovrà essere ora approvato dalla Camera) si è però intervenuti modificando sia i termini di approvazione, sia le modalità di svolgimento delle assemblee.
Vediamo nel dettaglio ciò che comporta per i nostri Comitati territoriali e per gli affiliati.
APPROVAZIONE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE (APS, ODV, ONLUS)
L’art. 35 del decreto-legge 18/2020 consente, per l’anno 2020, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei registri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, alle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo 31 gennaio – 31 luglio 2020, di approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. Lo stesso termine (31 ottobre) vale anche per le assemblee di approvazione delle modifiche statutarie di APS, ODV e ONLUS.
Attenzione: I nostri comitati territoriali, pur essendo APS, in quanto articolazioni territoriali dell’Ente di Promozione Sportiva (EPS) AICS, hanno tempi di approvazione diversi, dovuti alla necessità di uniformarsi alle disposizioni del CONI.
APPROVAZIONE DA PARTE DI COMITATI PROVINCIALI E REGIONALI AICS
Il CONI ha concesso agli EPS la proroga solo sino al 30 Giugno. Nel mese di luglio, salvo ulteriori proroghe, l’Associazione Nazionale dovrà inviare al CONI il format con il consuntivo, dove si deve tenere conto anche dei bilanci delle strutture periferiche.
Pertanto, pur essendo APS iscritte nel registro nazionale, tutti i nostri comitati territoriali dovranno approvare i loro bilanci entro il prossimo 30 Giugno, limite inderogabile anche per le assemblee svolte in seconda convocazione.
APPROVAZIONE DA PARTE DELLE SSD
L’art. 106 del decreto-legge 18/2020 consente tra l’altro, a tutte le SRL e alle società cooperative, e quindi alle SSD, per l’anno 2020 e per le assemblee convocate entro il 31 luglio, di tenere l’assemblea ordinaria entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile o alle diverse disposizioni statutarie. Per cui, se l’esercizio si è chiuso il 31 dicembre 2019, la scadenza per l’approvazione è il 28 giugno.
APPROVAZIONE DA PARTE DELLE ASD E DEGLI ENTI NON COMMERCIALI IN GENERE
In fase di approvazione del decreto legge 18/2020, si era notato da più parti come restassero fuori dal provvedimento di rinvio dell’approvazione di bilanci o rendiconti molte associazioni, in pratica tutte quelle che non erano ONLUS, APS o ODV. In fase di conversione in legge si è messo riparo a questa che era una vera e propria stortura. Il Senato ha infatti approvato un emendamento all’articolo 35, inserendo il comma 3ter, con il quale il rinvio al 31 ottobre si applica anche a tutte le associazioni, riconosciute o riconosciute, fondazioni e comitati nonché agli enti privati diversi dalle società. Pur non essendo ancora legge (manca appunto l’approvazione della Camera) l’emendamento introdotto consente a nostro parere di poter programmare con più calma l’assemblea di approvazione.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE
Come vanno svolte queste assemblee? Sino ad almeno il 3 maggio, non è possibile mettere in programma lo svolgimento “classico” (riunione degli associati presso la sede). Lo stesso art. 106 del decreto-legge 18/2020 ha così stabilito che con l’avviso di convocazione delle assemblee indette sino al 31 luglio, le società ivi elencate possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Questa disposizione, che molti commentatori comunque consideravano estendibile alle assemblee di qualunque ente non commerciale che doveva approvare il bilancio, è ora stata estesa esplicitamente alla pluralità delle associazioni. E’ stato infatti aggiunto un comma 8 bis, che prevede che anche per gli Enti del Terzo Settore, le fondazioni e le associazioni in genere, le assemblee e le relativi votazione possano svolgersi nei modi suddetti.