23/01/2020

A CHE PUNTO È LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE?

Ci troviamo di fronte a un ritardo dell’iter della riforma, dovuto soprattutto alla duplice alternanza di Governo alla guida del Paese in questi due anni. 
Ne ha preso atto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il quale, intervenuto a Roma il 5 dicembre, alla Giornata Nazionale del Volontariato ha assicurato che entro giugno 2020 sarebbe entrato in vigore il R.U.N.T.S. (Registro Unico del Terzo Settore), chiave di volta per completare velocemente la Riforma del Terzo Settore.
Era atteso infatti per la primavera del 2020 il Decreto del Ministero del Lavoro che in base all’art.53 del 117 determinerà la vera e propria nascita del Registro Unico Terzo settore. Mancano ancora il passaggio alla Conferenza Stato Regioni e prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il vaglio della Corte dei Conti.
Si potrà così cominciare la trasmigrazione automatica dei dati delle APS e delle ODV dagli Uffici delle Regioni al Registro Unico del Terzo Settore, per tutte quelle Associazioni che nel frattempo avranno provveduto ad iscriversi ai vecchi Registri Regionali e Nazionale (per le A.P.S.)
Vi sono ancora altri aspetti della riforma che devono essere completati o chiariti: dalle risorse per i progetti delle Associazioni ai fondi per il Servizio Civile, scesi nel frattempo a 150 milioni, appena sufficienti a coprire i costi per 20.000 unità,
Inoltre si attendono i Decreti Fiscali attuativi della Riforma, che per essere operativi dovranno prima essere inviati alla Unione Europea per l’approvazione.
Vi è poi la questione ancora aperta del rapporto tra le a.s.d. e il Codice Terzo Settore, in particolare della disciplina fiscale per quelle a.s.d. le cui attività non rientrano tra le categorie sportive previste dal Coni.
Si è posto il problema (risoluzione Agenzia delle Entrate 18/08/1018) sulla qualificazione come attività commerciali per quelle a.s.d. che fanno attività non riconosciute dal CONI e che sono attivate per i propri associati con corrispettivi specifici e non connesse agli scopi istituzionali. Quelle attività sarebbero commerciali e non si può più applicare la 398 che cesserà con l’entrata in vigore del Registro Unico. Il Forum suggerisce per queste a.s.d. di iscriversi al Registro unico come “a.s.d./ a.p.s”. che come oggetto sociale applicano la lettera t) dell’art.5 del Codice T.S.“ organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche” per cui le attività di queste associazioni iscritte al Runts almeno non saranno considerate attività commerciali.
Vanno poi definiti i ruoli e le nuove funzioni dei Centri di Servizio del Volontariato, che devono ora prestare servizi a tutte le associazioni e non più alle organizzazioni di volontariato. Va meglio definito il ruolo dei volontari previsto dal Codice, in relazione anche al rapporto con gli Enti Locali. Vi sono poi adeguamenti normativi che ancora mancano: oltre al citato pacchetto delle norme fiscali, mancano le norme di definizione dell’Impresa Sociale, mancano i regolamenti su come sarà istituito il Registro Unico a livello regionale, con il rischio, come sta avvenendo per alcune regioni, che queste comincino a deliberare per conto proprio, magari in modo difforme tra loro, norme di attuazione del Codice e del Registro.
L’iscrizione al Registro Unico T.S. porta di conseguenza vantaggi e obblighi, che è bene per comodità riassumere:
Vantaggi: partecipazione ai bandi specifici per gli ETS; somministrazione alimenti e bevande senza commercialità (art. 85); nuovo regime fiscale agevolato fino a 130.000 euro con esenzione Iva (art.86); convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni per attività e servizi sociali; co-progettazione e co-programmazione con gli Enti Locali; possibilità di ricevere vantaggi fiscali (bonus etc); acquisizione facilitata della personalità giuridica (basta atto notarile e versamento 15.000 euro).
Obblighi: pubblicazione del bilancio annuale e deposito al Runts; pubblicazione compensi per associazioni con bilancio superiore a 100.000 euro; sostituzione del registro previsto dalla 398 con il registro forfettario previsto dall’art 86 C.T.S.; nomina di un revisore se si raggiungono determinati importi; perdita della qualifica di ente non commerciale se questi proventi superano quelli istituzionali; necessità che le attività dei volontari superino quelle dei dipendenti; regime nuovo per i volontari e istituzione Registro Volontari presso ogni associazione.

A cura di Maurizio Marcassa
Responsabile Terzo Settore D.N.