a cura degli esperti AiCS Luigi Silvestri, Pier Luigi Ferrenti, Alessio Silvestri
Nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, uscita in edizione straordinaria, è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 cosiddetto “Cura Italia”, avente per oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.” Il decreto contiene molte misure che riguardano Associazioni di Promozione Sociale (APS), Organizzazioni di Volontariato (ODV), ONLUS, Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), Società Sportive Dilettantistiche (SSD), Enti di Promozione Sportiva (EPS).
Vi forniamo una breve sintesi di tali misure, ripromettendoci di approfondirle nei prossimi giorni.
1. INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI
L’art. 96 del Decreto riconosce a coloro che hanno “rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche”, un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
– Chi può ottenerla?
Tutti coloro che percepiscono i cosiddetti “compensi sportivi” previsti dall’art.67, comma m) del Testo Unico delle Imposte sui redditi (TUIR) e non hanno altro reddito da lavoro. Cioè coloro che percepiscono indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli Enti di Promozione sportiva e dalle ASD/SSD iscritte nel registro CONI o che hanno con tali soggetti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale. Tutti i rapporti di collaborazione dovevano essere in atto alla data del 23 febbraio 2020.
– Come ottenerla?
L’indennità sarà erogata da Sport e Salute (che allo scopo riceverà 50 milioni di Euro), su domanda degli interessati, accompagnata da una autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro.
– Come e quando presentare la domanda?
Bisogna attendere quello che stabilirà il Ministro dell’Economia e delle Finanze con un apposito decreto. Il decreto dovrà essere emanato entro il 1° Aprile. Vi terremo informati sull’uscita del decreto e la nostra Associazione fornirà a tutti gli affiliati il fac-simile della domanda e dell’autocertificazione.
2. MODIFICA DEGLI STATUTI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
L’art. 35 del Decretoproroga al 31 ottobre il termine entro il quale APS, ODV, ONLUS e Imprese Sociali possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. Vi ricordiamo che la nostra Associazione e le sue strutture territoriali possono fornire su richiesta i modelli dei nuovi statuti da approvare.
3. APPROVAZIONE DEI BILANCI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Lo stesso art. 35 del Decreto proroga al 31 ottobre anche il termine entro il quale APS, ODV, ONLUS e Imprese Sociali possono approvare i propri bilanci, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. Un’analoga possibilità, al momento attuale, non pare prevista per le ASD mentre le SSD possono approvare i loro bilanci entro il 30 giugno.
4. ESTENSIONE AMMORTIZZATORI SOCIALI PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
Norme in materia di Integrazione salariale, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga
L’art.19 del Decreto consente ai datori di lavoro che sospendono, o
riducono, l’attività lavorativa per motivi riconducibili all’emergenza
COVID-19, di presentare domanda di concessione del trattamento
ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario,
per una durata massima di nove settimane.
I lavoratori destinatari del beneficio devono risultare alle
dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione, alla data
del 23 febbraio 2020.
A) L’art.22 del Decreto concede il beneficio della CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA a tutti i datori di lavoro del settore privato, anche con meno di 5 dipendenti, (ivi inclusi quelli del terzo settore) per i quali non trovino applicazione le tutele previste dall’art.19.
– Di cosa si tratta?
L’indennità che spetta ai lavoratori in cassa integrazione in deroga 2020 è pari all’80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate.
– Come ottenerla?
Le domande di concessione della cassa integrazione in deroga devono essere presentate alla regione e alle province autonome e verranno istruite secondo ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento fondi.
– Da quando si può presentare domanda?
Ogni singola regione e provincia autonoma emanerà un proprio decreto con tutte le specifiche del caso.
Si consiglia agli interessati di monitorare le specifiche attività regionali mediante l’ausilio di un consulente del lavoro che provvederà, inoltre, all’invio delle domande.
5. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA
L’art. 61 del Decreto consente a molti soggetti la possibilità di ritardare
il versamento di ritenute fiscali effettuate quali sostituti d’imposta,
contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione
obbligatoria
– Chi può ottenerla?
Tra i molteplici soggetti che possono usufruire della proroga si segnalano:
> federazioni sportive ed enti di promozione sportiva;
> associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
> soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club
e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e
centri natatori;
> ONLUS, APS, ODV;
> soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, sale da ballo, biliardi,
> soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
> soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici e riserve naturali;
> soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna
per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi
didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale,
scuole di vela, di navigazione, di volo;
> soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
> soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
> soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
– Come ottenerla?
Non ci sono formalità particolari da osservare. L’utilizzo è facoltativo e automatico.
– Sino a quando si può ottenere?
Per i versamenti da effettuare entro il 30 aprile, con l’eccezione di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive che possono usufruirne per i versamenti da effettuare sino al 30 maggio.I versamenti sospesi “sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.”
6. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CANONI PER IL SETTORE SPORTIVO
L’art. 95 del Decreto consente ad alcuni soggetti la possibilità di ritardare il versamento dei
canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti
sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
– Chi può ottenerla?Lefederazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
– Come ottenerla?
Non ci sono formalità particolari da osservare. L’utilizzo è facoltativo e automatico.
– Sino a quando si può ottenere?
Per i versamenti da effettuare entro il 31 maggio.I versamenti sospesi “sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
7. PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI
L’art. 63 prevede un premio fino a euro 100 per i dipendenti, da
calcolare in base al numero dei giorni di lavoro svolti presso la
propria sede di lavoro nel mese di Marzo 2020.
– Chi può ottenerla?
Tutti i dipendenti a condizione che nell’anno 2019 abbiano avuto un reddito lordo complessivo di lavoro dipendente inferiore ad euro 40.000,00.
– Come ottenerla?
Non ci sono formalità particolari da osservare. Verrà erogato dal datore di lavoro in via automatica, a partire dal mese di Aprile. L’incentivo non è soggetto a tassazione.
8. INDENNITA’ PROFESSIONISTI E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
L’art. 27 del Decreto riconosce a coloro che sono liberi professionisti con partita iva e ai titolari di co.co.co iscritti esclusivamente alla gestione separata Inps, un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
– Chi può ottenerla?
Tutti coloro che percepiscono le tipologie di compenso di cui sopra, iscritti alla gestione separata Inps alla data del 23.02.2020 , a condizione che non siano pensionati e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
– Come ottenerla?
L’indennità sarà erogata dall’Inps, su domanda dell’interessato; è previsto, a tal fine ,uno stanziamento massimo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020.
– Quando presentare la domanda?
La misura è operativa da subito; bisognerà attendere il tempo tecnico necessario affinché l’Inps predisponga la modulistica. Tale indennità è esente da tassazione.
9. SOSPENSIONE DEI TERMINI CARTELLE ESATTORIALI
L’art. 68 del Decreto sospende i termini dei versamenti delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle emesse dall’agente di riscossione scadenti nel periodo dall’08 Marzo 2020 al 31 Maggio 2020.
– Chi può ottenerla?
La disposizione riguarda ogni genere di contribuente, persona fisica, associazione ,Ente e società, senza alcuna eccezione.
– Come ottenerla?
Non ci sono formalità particolari da osservare. L’utilizzo è facoltativo e automatico.
– Sino a quando si può ottenere?
Entro il 30 Giugno 2020 devono essere effettuati i versamenti oggetto di sospensione in un’unica soluzione.
Allegato:
– DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 cosiddetto “Cura Italia”