A cura di Luigi Silvestri, Alessio Silvestri e Pier Luigi Ferrenti
L’obbligo di vidimare il Registro dei Volontari delle ODV era stato sancito dal Decreto Ministero dell’Industria, Commercio Artigianato 14 febbraio 1992, così come modificato dal DM 16 novembre 1992.
Il decreto era stato emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 2 della Legge 266/1991 (Legge quadro sul volontariato) che affidava appunto a tale Ministero il compito di individuare meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, per rendere effettivo l’obbligo, previsto in capo alle ODV dal comma 1 dello stesso articolo 4 di assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Il primo dubbio nasce dunque dal fatto che Il Codice del Terzo Settore (art. 102 comma 1 lettera a) ha però abrogato la gran parte degli articoli della legge 266, e tra di essi l’articolo 4 in attuazione del quale era stato emanato il DM 14 febbraio 1992. La citata nota del Ministero rileva che il DM non è stato espressamente abrogato, e che dunque è ancora in vigore, in attesa del nuovo decreto previsto dall’art. 18 del CTS. E va anzi oltre, estendendo l’obbligo di vidimazione del Registro, previsto dal DM solo per i volontari delle ODV, ai volontari di tutti gli ETS.
Di fatto, però, la complessa procedura che sovraintende la tenuta del Registro nelle modalità previste dal decreto, era stata immaginata in conseguenza della possibilità consentita dalla legge 266 di stipulare le assicurazioni in forma collettiva o in forma numerica, cioè assicurazioni che, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati. L’articolo 2 del DM 14 febbraio 1992 prevede poi un altro obbligo per le ODV: quello di comunicare all’assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze, i nominativi dei soggetti che svolgono attività di volontariato, contestualmente alla loro iscrizione nel registro. Di qui il secondo dubbio: nel caso ad esempio di un’Associazione come la nostra, che non stipula polizze collettive, ma che comunica di volta in volta all’assicuratore il nominativo dei volontari da assicurare, e contestualmente alla stipula della polizza iscrive i volontari nel Registro, la conoscibilità dei soggetti assicurati non è già di per se stessa e meglio garantita? Oltre ai dubbi di cui sopra, lascia perplessi la sopravvivenza di un adempimento, quello della vidimazione, che non vige per le APS per nessun altro Registro, e che dal 2001, con il ministro Tremonti, è stato anche abolito per tutta una serie di registri contabili! In ultimo, si possono nutrire dubbi sulla possibilità effettiva di controllo, anche solo a campione, della corretta tenuta del Registro, visto che il decreto lo affidava all’ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) e che si tratta di “controllare” quasi 400 mila ETS.