Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è stata pubblicata la circolare sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che ammette all’intervento anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Possibile richiedere un prestito fino a 30mila euro garantito dallo Stato da restituire in massimo 10 anni
Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è stata pubblicata la circolare n. 20/2020 del 17 novembre sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: entrata in vigore delle modifiche introdotte dal Decreto-Legge del 14 agosto 2020, n.104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (di seguito “DL Agosto”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020.
La circolare comunica che, a seguito del nulla osta concesso da parte della Commissione Europea, sono applicate alle richieste di ammissione all’intervento del Fondo presentate a partire dal 19 novembre 2020, le modifiche introdotte dall’art. 64 del DL Agosto e descritte nella Circolare n.19/2020 del Gestore.
Dopo le imprese sociali e gli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all’autofinanziamento, ora potranno accedere anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Da oggi è quindi finalmente possibile per tutti gli ETS richiedere un prestito fino a 30mila euro alla banca o altro soggetto abilitato alla concessione del credito, che viene garantito dallo Stato al 100% e da restituire in massimo 10 anni.
Qui le circolari:
Circolare n. 20: https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2020/11/20201117_Circolare-N.20-2020.pdf
Circolare n. 19: https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2020/10/20201021_Circolare-N.19-2020.pdf