06/10/2020

REGISTRO UNICO, PASSI IN AVANTI PER LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

a cura di Pier Luigi Ferrenti

Settembre ha registrato due significativi progressi nel percorso della riforma del Terzo Settore, che a distanza di ormai oltre quattro anni è comunque ancora lontana dall’essere completata

La ministra del lavoro ha infatti firmato il decreto sull’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed è inoltre stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.231 del 17 settembre 2020 il decreto che disciplina le nuove modalità di riparto del 5 per mille.

L’istituzione del RUNTS arriverà al traguardo con notevole ritardo rispetto a quanto previsto. L’art. 53 del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) stabiliva infatti che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni”, avrebbe dovuto emanare entro un anno il decreto disciplinante la procedura per l’iscrizione nel RUNTS.

L’intesa è stata finalmente raggiunta lo scorso 10 settembre, e la Ministra Catalfo il 16 settembre ha firmato il decreto, che è stato poi inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Il RUNTS non entrerà in funzione prima del prossimo anno. Dalla data della sua pubblicazione, infatti, Regioni e Province autonome avranno 180 giorni di tempo per definire i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti. Ciò significa che, a patto che sia acquisita l’autorizzazione della Commissione europea (la richiesta non è stata ancora inviata) le nuove normative fiscali andranno in vigore, per la stragrande maggioranza degli Enti, non prima del 2022.

Come noto, il RUNTS andrà a sostituire i registri di settore esistenti: per quanto ci riguarda più da vicino, scompariranno i registri regionali di APS e ODV e il registro nazionale delle APS. Il RUNTS sarà suddiviso in sette sezioni ( tra le quali ODV, APS e reti associative), tutte le comunicazioni perverranno per via telematica e gli ETS dovranno obbligatoriamente dotarsi di un indirizzo PEC.

Per ODV e APS la trasmigrazione dai precedenti Registri sarà automatica; inizierà a partire dalla data che verrà fissata dal ministero del lavoro, e si completerà nel termine dei novanta giorni successivi a tale data. L’ufficio regionale competente verificherà entro 180 giorni dalla presa in carico dei documenti, la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione degli ETS nella corrispondente sezione del RUNTS. Nel caso gli ETS debbano regolarizzare la loro documentazione, avranno 10 giorni di tempo dalla data della richiesta per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione, e ulteriori 60 giorni per farlo.

Le nuove iscrizioni dovranno invece essere fatte dal legale rappresentante dell’ETS o dalla Rete Associativa cui esso aderisce. L’ufficio regionale avrà 60 giorni di tempo per accogliere la domanda e iscrivere l’ETS nel Registro, oppure per richiedere integrazioni o rifiutare l’iscrizione. Trascorsi i 60 giorni, la domanda si intende accolta. Il termine si riduce a 30 giorni se gli statuti presentati sono conformi ai modelli standard predisposti dalle reti associative e approvati dal Ministero.

La nostra Associazione ha da tempo approvato le modifiche statutarie che le consentono di essere a tutti gli effetti Rete Associativa. Ciò ci consentirà, come facciamo già adesso con le ASD che si iscrivono nel Registro CONI, di inviare al RUNTS tutti i documenti necessari per l’iscrizione e la permanenza nel Registro dei nostri affiliati che intendono iscriversi nel RUNTS. Con gli uffici nazionali e i consulenti informatici, stiamo lavorando infatti a predisporre i software necessari, compreso quello per la redazione dei bilanci secondo gli schemi ministeriali.

>>>> Merita infine ricordare come entro il prossimo 31 ottobre le APS già iscritte nei relativi registri regionali e/o nazionali e le ODV iscritte in quelli regionali dovranno apportare ai loro statuti le modifiche che consentiranno loro di recepire quanto previsto dal codice del terzo settore.