di Pier Luigi Ferrenti e Luigi Silvestri
Ritorniamo oggi a parlare dei cosiddetti “compensi sportivi”, alla luce di quanto previsto dall’articolo 96 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Cura Italia”) che riconosce a coloro che hanno “rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche”, un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
Come noto, ci si riferisce a quelle persone che percepiscono i redditi di cui all’articolo 67, comma 1 lettera m) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), classificati “redditi diversi” e relativi a “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati (omissis) nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.” Rientrano senz’altro in questa fattispecie atleti, allenatori, giudici di gara, istruttori, tecnici sportivi in genere.
Tale disposizione, si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di federazioni nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche. – Rientrano senz’altro in questa fattispecie collaboratori di segreteria, addetti alle iscrizioni, addetti alla contabilità etc.etc.
Come più volte ripetuto, per essere applicabile l’art. 96 ha bisogno dell’emanazione di un decreto da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro il 2 aprile, con il quale saranno stabilite le modalità con le quali presentare domanda per usufruire di tale beneficio, che sarà erogato da Sport e Salute S.p.a..
Ancora non sappiamo cosa conterrà il decreto, come dovranno essere inoltrate le domande, quali dovranno essere gli eventuali ulteriori contenuti dell’autocertificazione aldilà dell’attestazione della “preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020 e della mancata percezione di altro reddito da lavoro”.
Quando sapremo tutte queste cose, predisporremo il modello di autocertificazione, e lo invieremo a tutti i nostri comitati, alle ASD e SSD affiliate, nonché direttamente a tutti i collaboratori che si sono prenotati tramite la compilazione del format disponibile sul nostro sito, all’indirizzo https://www.aics.it/?page_id=80009,
Non sappiamo neppure se le risorse stanziate saranno sufficienti: il fatto che le domande saranno istruite da Sport e Salute “secondo l’ordine cronologico di presentazione”consiglia di essere pronti non appena sarà possibile inviare le domande.
Infine, non sappiamo quali saranno, a posteriori, i controlli che verranno operati sulle dichiarazioni fatte. Possiamo solo dare qualche consiglio: tenere a portata di mano i contratti stipulati con le ASD/SSD, le copie dei bonifici/pagamenti ricevuti, le copie delle dichiarazioni rilasciate, la certificazione unica del 2019 (se tale collaborazione preesisteva nel 2018). Inoltre, se il collaboratore ha ricevuto compensi nel 2019, non dimenticarsi di far predisporre alla ASD/SSD la Certificazione Unica 2020 e di farla inviare tramite gli intermediari autorizzati entro il 31 marzo.
Infine i collaboratori gestionali dovranno aver cura che l’ASD/SSD abbia effettuato la comunicazione preventiva al Centro per l’impiego territorialmente competente ed abbia istituito e tenga regolarmente il LUL (libro unico del lavoro).
Si ricorda, infatti, che tali collaboratori sono qualificati dal legislatore quali titolari di” rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale” e ,in quanto tali ,attratti dagli adempimenti burocratici previsti dall’Inps per tali tipologie di rapporti .
Per concludere, nell’attesa della definizione delle modalità operative per usufruire dell’agevolazione, è quanto mai opportuno verificare il possesso di quei “pre-requisiti” indispensabili che saranno probabilmente oggetto di richiesta da parte di chi dovrà erogare i fondi .